A condannarlo sono Francia, Canada, Olanda, Belgio, Spagna, Regno Unito e molti altri, persino gli Stati Uniti e l'Italia.
La Corte internazionale di giustizia ha stabilito che da ora in poi il diritto allo sciopero è protetto dal diritto internazionale
In particolare, è tutelato dal trattato sulla libertà di associazione del 1948 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato da 158 Paesi.
La Corte internazionale di giustizia (il massimo tribunale delle Nazioni Unite) ha affermato che il diritto di sciopero è tutelato dal trattato sulla libertà di associazione del 1948 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, firmato da 158 Paesi, e per questo protetto dal diritto internazionale. È un parere consultivo, il che significa che non è giuridicamente vincolante, ma significa anche che la Corte più alta del sistema Onu ha messo per iscritto, in modo formale e argomentato, che quando i lavoratori smettono di lavorare per difendere o migliorare le loro condizioni di lavoro lo stanno facendo nell’ambito di un diritto riconosciuto dal diritto internazionale. Il che non è un dettaglio, dal momento che la disputa sul diritto di sciopero all’interno dell’OIL (l’agenzia Onu che riunisce governi, datori di lavoro e sindacati per stabilire standard lavorativi globali) va avanti da decenni.
Ma come scrive Reuters, la Corte ha scelto le parole con attenzione, e vale la pena leggerle con la stessa attenzione con cui sono state scritte. Il diritto di sciopero è protetto, sì, ma la decisione «non comporta alcuna determinazione sul contenuto preciso, la portata o le condizioni per l’esercizio di tale diritto». In scienzepolitichese significa che la Corte ha stabilito il principio ma non il perimetro. Non ha detto quando si può scioperare, per quanto tempo, in quali settori, con quale preavviso. Quei dettagli restano, almeno per ora, di competenza dei singoli Stati e dei singoli sistemi giuridici nazionali. È una distinzione che entrambe le parti (sindacati e organizzazioni datoriali) hanno già iniziato a interpretare a proprio favore, come era prevedibile. Durante una serie di udienze lo scorso anno, i sindacati avevano detto alla Corte che lo sciopero è uno strumento fondamentale per migliorare le condizioni di lavoro. Le organizzazioni dei datori di lavoro e alcuni Stati avevano risposto che spetta ai singoli Paesi gestire le leggi sul lavoro. La Corte ha dato ragione ai primi sul principio, lasciando agli altri il terreno del dettaglio.
I pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia non hanno forza di legge. Non obbligano nessuno a cambiare niente. Eppure, molti tribunali nazionali li trattano come decisioni autorevoli, li citano nelle sentenze, li usano per interpretare le norme interne facendo delle leggi internazionali un argomento giuridico concreto, in questo caso, nelle mani di lavoratori e avvocati che contestano leggi restrittive sul diritto di sciopero. Non è la rivoluzione, ma è la direzione. Il fatto che l’OIL abbia chiesto il parere nel 2023 (dopo anni di stallo interno su una questione che avrebbe dovuto essere risolta settantasei anni fa, quando il trattato fu firmato) dice qualcosa sul modo in cui le istituzioni internazionali funzionano: lentamente, con cautela, cercando il consenso fino al punto in cui il consenso diventa impossibile e si deve chiedere a qualcun altro di decidere. Oggi qualcuno ha deciso.